Art. 6

Art. 6

In vigore dal 24 nov 1986
1. Ogni Stato membro designa l'autorità o le autorità cui è demandato il controllo della buona esecuzione delle disposizioni della presente direttiva. 2. Nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'autorità designata di cui al paragrafo 1 possa disporre dei pareri di esperti competenti in materia. (1) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.
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