Art. 26

Art. 26

In vigore dal 24 nov 1986
A intervalli regolari, non superiori a tre anni, e per la prima volta cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate in materia e presentano un compendio delle informazioni raccolte conformemente all'. La Commissione redige una relazione da presentare al Consiglio e al Parlamento europeo.
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