Art. 1
La direttiva 71/127/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 6 nov 1986
1. All'allegato II, appendice 2, alla fine del punto 4.2 è aggiunto il testo seguente:
« Il numero d'ordine 01 può peraltro essere mantenuto per i retrovisori delle categorie I, II e III sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate ».
2. All'allegato III, è aggiunto il seguente nuovo punto 1.3:
« 1.3. I veicoli il cui tipo è stato oggetto di un'omologazione CEE relativa al montaggio dei retrovisori, conformente alle prescrizioni della presente direttiva possono essere muniti, totalmente o in parte, di retrovisori delle categorie I, II e III recanti, nel marchio di omologazione CEE, il numero d'ordine 01 sino a quando le prescrizioni di queste tre categorie di retrovisori non sono modificate ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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