Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 nov 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addi 3 novembre 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 59 del 14. 3. 1986, pag. 3. (2) Parere reso il 22 ottobre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 4.
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