Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 ott 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 25.
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