Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ott 1986
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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