Art. 4
L'allegato IV della direttiva 77/93/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 29 ott 1986
1. Nella parte A, dopo la voce 1 è inserita la seguente:
1.2 // // // « 1a. Legname di Acer saccharum, originario degli Stati Uniti d'America // Constatazione comprovata dal marchio, "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura ». // //
2. Nella parte A, voce 2, è aggiunto, nella colonna di destra, il testo seguente: « o, in caso di legname provvisto o sprovvisto di corteccia residua, constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura ».
3. Nella parte A, dopo la voce 4 è inserita la seguente:
1.2 // // // « 4a. Legname di Platanus, originario degli Stati Uniti d'America // Constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. // 4b. Legname di Platanus originario di paesi diversi dagli Stati Uniti d'America, nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani // a) Constatazione ufficiale che il legno è originario di regioni note per essere esenti dalla Ceratocystis fimbriata in conformità della procedura di cui all'articolo 16, o // // b) constatazione, comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno e sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura ». // //
4. Nella parte A, voce 8, colonna di destra, la dicitura « Cronartium quercuum » è sostituita dalla dicitura « Cronartium quercuum, Scirrhia acicola o Scirrhia pini ». 5. Nella parte A, dopo la voce 14, è inserita la voce seguente:
1.2 // // // « 14a. Vegetali di Platanus, ad accezione dei frutti o dei semi, originari degli Stati Uniti d'America o di altri paesi nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani // Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi della presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo completo ciclo vegetativo ». // //
6. Nella parte B, voce 1, il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente:
« a) Il legname è scortecciato,
o
b) constatazione, comprovata del marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura ».
7. Nella parte B, è sopressa, nella voce 1, la dicitura « (Irlanda del Nord) ».
8. Nella parte B, il testo della voce 3 è sostituito dal seguente:
1.2.3 // // // // « 3. Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 m, destinati alla piantagione // Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, parte B, lettera a), voci 6, 8 o 10 // Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito // 3a. Vetegali di conifere di altezza superiore a 3 m, destinati alla piantagione // Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente dalle specie di Ips indicate nell'allegato II, parte B, lettera a), voce 7 // Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito (Irlanda del Nord) // 3b. Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 m, destinati alla piantagione // Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente dalle specie di Ips indicate nell'allegato II, parte B, lettera a), voce 9 // Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito (Irlanda del Nord) // 3c. Legname di conifere non private del fogliame, di altezza uguale o inferiore a 3 m // Constatazione ufficiale che i vegetali non provengono da cime di alberi cresciuti in luoghi diversi dai vivai e che hanno raggiunto un'altezza superiore a 3 m // Irlanda, Regno Unito ». // // //
Storico versioni
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