Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 ott 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23. (2) GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 11.
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