Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 set 1986
Gli Stati membri affidano ad un servizio o organismo centrale il compito di coordinare l'esecuzione dei controlli previsti dalla presente direttiva. Detto servizio o organismo sarà in particolare incaricato: - di elaborare i piani di cui all' per permettere ai servizi competenti di effettuare i controlli previsti, - di coordinare le attività dei servizi regionali incaricati di effettuare i controlli dei vari residui, - di raccogliere i risultati dei controlli e le informazioni che dovranno essere trasmesse alla Commissione.
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