Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 lug 1986
La presente direttiva si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, per maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi.
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