Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
1. La colonna centrale della prova di conformità relativa ai pesi indica, se del caso, i valori comunitari in materia di pesi applicabili al veicolo in questione. Per i veicoli menzionati al punto 2.2.2, lettera c), dell'allegato I della direttiva 85/3/CEE, la menzione « 44 t », è scritta tra parentesi sotto il peso massimo autorizzato del veicolo combinato. 2. Ogni Stato membro può decidere per qualsiasi veicolo immatricolato o messo in circolazione sul proprio territorio, che i pesi massimi autorizzati dalla propria legislazione nazionale siano indicati nella prova di conformità nella colonna di sinistra e che i pesi tecnicamente ammissibili siano indicati nella colonna di destra.
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