Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri prescrivono che i prodotti di cui all' non possono contenere, fin dalla loro immissione in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II. 2. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare, mediante controlli effettuati almeno a sondaggio, il rispetto delle quantità massime fissate conformemente al paragrafo 1.
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