Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
1. Ai sensi della presente direttiva, sono « residui di antiparassitari » i resti di questi ultimi e dei prodotti della loro metabolizzazione, degradazione o reazione enumerati nell'allegato II, presenti sui o nei prodotti di cui all'. 2. Ai sensi della presente direttiva, per « immissione in circolazione » si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti di cui all'.
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