Art. 6
In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri possono autorizzare la presenza sui e nei prodotti di cui all' dei residui di antiparassitari di cui all'allegato II, parte B, in quantità superiori a quelli ivi stabilite, sempre che tali prodotti non siano destinati al consumo diretto e che un adeguato controllo garantisca che essi possono esser messi a disposizione dell'utilizzatore finale o del consumatore, se direttamente consegnati a quest'ultimo, soltanto quando le quantità di residui non superino più le quantità massime fissate nella parte B. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate. Tali misure si applicano a tutti i prodotti di qualsiasi origine che ne formino oggetto.
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