Art. 3
In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti di cui all', fin dalla loro immissione in circolazione, non costituiscano un pericolo per la salute umana a motivo della presenza di residui di antiparassitari.
2. Gli Stati membri non possono vietare o ostacolare l'immissione in circolazione, nel loro territorio, dei prodotti di cui all', a motivo della presenza di residui di antiparassitari, se la quantità di questi residui non eccede le quantità massime fissate nell'allegato II.
Storico versioni
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