Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 lug 1986
Il Consiglio, deliberando in conformità alle norme del trattato su proposta della Commissione, completa, se necessario, l'elenco delle esigenze essenziali e le precisa qualora sia necessario per talune categorie di prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:361:oj#art-3