Art. 2 · Ai fini della presente direttiva:

Art. 2

Ai fini della presente direttiva:

In vigore dal 24 lug 1986
1) per « amministrazioni delle telecomunicazioni », si intendono le amministrazioni o le aziende private riconosciute nella Comunità, le quali offrono servizi pubblici di telecomunicazioni; 2) per « apparecchiature terminali » si intendono gli apparecchi direttamente o indirettamente collegati all'estremità di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; 3) per « specificazione tecnica » si intende la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura; 4) per « specificazione tecnica internazionale di telecomunicazioni » si intende la specificazione tecnica di tutte o di alcune caratteristiche di un prodotto raccomandata da un organismo, quale il Comitato consultivo internazionale telegrafico e tecnico (CCITT) o la CEPT; 5) per « specificazione tecnica comune » si intende la specificazione tecnica elaborata al fine di un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità; 6) per « norma » si intende la specificazione tecnica adottata da un organismo ad attività normativa riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria; 7) per « norma internazionale » si intende la norma adottata da un organismo internazionale ad attività normativa riconosciuta; 8) per « laboratorio di prova omologato » si intende un laboratorio per il quale lo Stato membro da cui dipende, o un organismo riconosciuto come competente da detto Stato, abbia accertato la conformità al sistema di omologazione fissato dalla CEPT, in stretta cooperazione con le organizzazioni specializzate e qualsiasi pertinente organizzazione nazionale di omologazione, tenendo conto in particolare delle guide ISO pertinenti, ed il quale sia omologato dal suddetto Stato membro o organismo da questo riconosciuto come competente per l'esecuzione delle prove di conformità delle apparecchiature terminali; 9) per « certificato di conformità » si intende il documento mediante il quale un prodotto o un servizio è certificato conforme a determinate norme o specificazioni tecniche; 10) per « omologazione delle apparecchiature terminali » si intende la conferma rilasciata dall'autorità abilitata di uno Stato membro che un tipo particolare di apparecchiatura terminale è autorizzato o riconosciuto atto ad essere collegato ad una determinata rete pubblica di telecomunicazioni; 11) per « specificazione di conformità » si intende un documento che descriva in modo preciso e completo le caratteristiche tecniche dell'apparecchiatura terminale considerata (quali sicurezza, parametri tecnici, funzioni e procedure e norme per l'uso) nonché la definizione precisa delle prove e dei metodi di misura che consentono di controllare la conformità dell' apparecchiatura terminale alle caratteristiche tecniche prescritte; 12) per « specificazione di omologazione » si intende una specificazione che descrive le prescrizioni complete e precise che devono essere soddisfatte da un'apparecchiatura terminale per ottenere l'omologazione. Essa comprende la specificazione di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura; 13) per « specificazione comune di conformità » si intende una specificazione di conformità utilizzata in tutti gli Stati membri della Comunità dall'autorità competente per il controllo di conformità delle apparecchiature terminali. Essa comprende anche, all'occorrenza, le prescrizioni che possono essere necessarie in un determinato Stato in seguito a particolarità storiche della rete o a disposizioni nazionali vigenti in materia di utilizzazione delle frequenze radio; 14) per « specificazione comune di omologazione » si intende una specificazione di omologazione utilizzata da tutte le autorità abilitate per il rilascio delle omologazioni di apparecchiature terminali negli Stati membri della Comunità. Essa comprende la specificazione comune di conformità nonché prescrizioni amministrative ed eventuali prescrizioni concernenti il controllo di qualità da eseguirsi nel corso della produzione dell'apparecchiatura; 15) per « NET » (norma europea di telecomunicazioni) si intende una raccomandazione di specificazione tecnica omologata dalla CEPT, o una o più parti di essa, adottata dai firmatari della dichiarazione comune d'intesa elaborata nella riunione dei direttori generali delle amministrazioni della CEPT tenutasi a Copenaghen il 15 novembre 1985, secondo la procedura indicata in detta dichiarazione; 16) per « reciproco riconoscimento dei risultati delle prove di conformità di apparecchiature terminali » si intende una situazione in cui il certificato di conformità di un terminale ad una specificazione comune di conformità o ad una parte della stessa, corredato dei dati raccolti nel corso delle prove e dei dati di identificazione, rilasciato da un laboratorio omologato o dall'autorità abilitata di uno Stato membro, è riconosciuto negli altri Stati membri, cosicché qualora detto terminale sia oggetto di una domanda di omologazione in un altro Stato membro esso non debba più essere sottoposto alle prove di conformità a tale specificazione o alla parte della specificazione concernente le prove eseguite; 17) per « esigenze essenziali » si intendono gli elementi della specificazione comune di conformità l'importanza dei quali è tale che un obbligo legale ne imponga il rispetto, in quanto parte integrante della procedura di omologazione, per l'attuazione del reciproco riconoscimento delle prove di conformità delle apparecchiature terminali. Tali esigenze essenziali sono attualmente: - la sicurezza dell'utente, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE; - la sicurezza del personale degli utilizzatori della rete pubblica di telecomunicazioni, nella misura in cui questa prescrizione non sia contemplata nella direttiva 73/23/CEE; - la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazioni da qualsiasi tipo di danno; - l'interazione delle apparecchiature terminali, in casi motivati.
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