Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63 e GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80. (2) GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5 e GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14. (3) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.
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