Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 lug 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. (2) GU n. L 152 del 26. 5. 1986, pag. 45.
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