Art. 2
La direttiva 77/101/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 21 lug 1986
1) All', paragrafo 2:
a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
« b) alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »;
b) è aggiunta la seguente lettera d):
« d) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ».
2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
Ai sensi della presente direttiva, si intendono per alimenti semplici per animali i diversi prodotti d'origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale ».
3) Nella versione italiana della direttiva i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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