Art. 2 · La direttiva 77/101/CEE è modificata come segue:

Art. 2

La direttiva 77/101/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 21 lug 1986
1) All', paragrafo 2: a) il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali »; b) è aggiunta la seguente lettera d): « d) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali ». 2) Il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Ai sensi della presente direttiva, si intendono per alimenti semplici per animali i diversi prodotti d'origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le diverse sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale ». 3) Nella versione italiana della direttiva i termini « alimenti per animali » sono sostituiti dal termine « mangimi ».
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