Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 giu 1986
La Repubblica ellenica adotta le misure necessarie per conformarsi quanto prima e comunque entro e non oltre il 1o gennaio 1987 alle direttive 67/227/CEE (5), 67/228/CEE (6) e 77/388/CEE (7), nonché a tutte le altre direttive, adottate o che saranno adottate, relative al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
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