Art. 8

Art. 8

In vigore dal 12 giu 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il ConsiglioIl PresidenteP. WINSEMIUS (1)GU n. L 129, del 18. 5. 1976, pag. 23. (2)GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag 15. (3)GU n. C 120 del 20. 5. 1986. (4)GU n. C 188 del 29. 7. 1985, pag. 19. (5)GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43. ALLEGATO I DISPOSIZIONI GENERALI Il presente allegato consta di tre rubriche riguardanti disposizioni generali applicabili alle sostanze : -rubrica A : valori limite delle norme d'emissione ; -rubrica B : obiettivi di qualità : -rubrica C : metodi di misura di riferimento. Le disposizioni generali sono precisate e completate nell'allegato II mediante una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza. RUBRICA A Valori limite, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi 1.Per i vari tipi di stabilimenti industriali interessati, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nell'allegato II, rubrica A. 2.Le quantità di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all', para- grafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività. 3.Per gli stabilimenti industriali che scaricano sostanze di cui all', lettera a), e che non sono menzionati nell'allegato II, rubrica A, i valori limite saranno fissati, se necessario, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo, gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, norme di emissione per gli scarichi di tali sostanze. Dette norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nell'alle- gato II, rubrica A, che meglio corrisponde ad essi. Le disposizioni del presente punto si applicano parimenti quando uno stabilimento industriale svolge attività, diverse da quelle per le quali sono stati fissati valori limite nell'allegato II, rubrica A, suscettibili di dar luogo a scarichi delle sostanze di cui all', lettera a). 4.I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato II, rubrica A. In ogni modo, i valori limite espressi vome concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. Tuttavia, poiché la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato II, rubrica A, ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività. 5.Per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all', lettera a), soddisfano alle norme di emissione dev'essere istituita una precedura di controllo. Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di sostanze trattate o, se dei caso, la misurazione del parametri caratteristici dell'attività inquinante di cui all'allegato II, rubrica A. In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità di sostanze trattate, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di sostanze che può essere utilizzata in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata. 6.Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese dev'essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate. Tuttavia, per gli scarichi di talune sostanze, l'allegato II può fissare un limite quantitativo al di sotto del quale gli Stati membri possono applicare una procedura di controllo semplificata. 7.I prelievi e la misurazione del flusso di cui al paragrafo 5 sono effettuati normalmente nel punto in cui si applicano i valori limite in conformità dell', paragrafo 2, della presente direttiva. Tuttavia, qualora risulti necessario per garantire che le misurazioni corrispondano alle esigenze degli allegati, rubrica C, lo Stato membro può permettere che i prelievi e la misurazione del flusso siano effettuati in un altro punto situato a monte di quello in cui si applicano i valori limite, purché : -dette misure siano applicate a tutte le acque provenienti dallo stabilimento che possono essere inquinate dalla sostanza di cui trattasi ; -regolari verifiche provino che le misure sono adeguatamente rappresentative delle quantità scaricate nel punto in cui si applicano i valori limite o sono ad esse sempre superiori. RUBRICA B Obiettivi di qualità, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo degli obiettivi di qualità 1.Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all', paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all' della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no) rispettato(i) lo (o gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) fra quelli fissati conformemente ai punti 2 e 3 nella zona interessata dagli scarichi delle sostanze di cui all', lettera a). La competente autorità designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità, fissati conformemente ai punti 2 e 3, quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento. 2.Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE e in ottemperanza all'arti- colo 2 della medesima, gli obiettivi di qualità e le date di applicazione sono fissati nell'allegato II, rubrica B. 3.Salvo specifiche disposizioni in contrario, figuranti nell'allegato II, rubrica B, tutte le concentrazioni menzionate quali obiettivi di qualità si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti durante un anno. 4.Se alle acque di una zona si applicano vari obiettivi, la qualità delle acque deve permettere di rispettare ciascun obiettivo. 5.Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le prescrizioni, le modalità di sorveglianza e le date per assicurare l'osservanza dell'obiettivo o degli obiettivi di qualità in questione. 6.Conformemente all', paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ogni obiettivo di qualità scelto ed applicato, in merito : -ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione ; -alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità ; -alla localizzazione di punti di prelievo ; -alla frequenza di campionamento ; -ai metodi di campionamento e di misura ; -ai risultati ottenuti. 7.I campioni devono essere prelevati in un punto sufficientemente vicino al punto di scarico per essere rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico nell'area interessata dagli scarichi, e la frequenza del campionamento dev'essere sufficiente a evidenziare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenuto conto in particolare delle variazioni naturali del regime idrologico. RUBRICA C Metodi di misura di riferimento e limiti di rivelazione 1.Nel quadro della presente direttiva si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri(1). 2.I metodi di misura di riferimento per determinare la concentrazione delle sostanze in causa, nonché il limite di rivelazione per ogni ambiente interessato sono fissati nell'allegato II, rubrica C. 3.Il limite di rivelazione, l'esattezza e la precisione del metodo sono fissati per ogni sostanza nell'allegato II, rubrica C. 4.La misurazione della portata degli effluenti dev'essere effettuata con una tolleranza del 20 %. (1)GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44. ALLEGATO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE 1.Relative al tetracloruro di carbonio 2.Relative al DDT 3.Relative al pentaclorofenolo La numerazione delle sostanze elencate nel presente allegato è conforme a quella dell'elenco delle 129 sostanze inserito nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982(1). Le sostanze non figuranti nell'elenco delle 129 sostanze, che saranno incluse in futuro nel presente allegato, saranno numerate seguendo l'ordine cronologico della loro inclusione a cominciare dal n. 130. I. Disposizioni specifiche relative al tetracloruro di carbonio (n. 13)(1) CAS - 56-23-5(2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Rubrica C (13) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tetracloruro di carbonio negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa. Un rivelatore sensibile deve essere impiegato quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione(1) è di 0,1 ìg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è opportuno un limite di determinazione(1) di 0,1 mg/l. 2.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1). II. Disposizioni specifiche relative al DDT (n. 46)(1)(2) CAS - 50-29-3(3) STANDSTILL :La concentrazione di DDT nell'ambiente idrico, per sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera notevole col tempo. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Rubrica C (46) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del DDT negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione(1) per il DDT totale è pari a circa 4 ìg/l per le acque e a 1 ìg/l per gli effluenti, a seconda del numero dei componenti estranei contenuti nel campione. 2.Il metodo di riferimento per la determinazione del DDT nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione(1) è pari a 1 ìg/kg. 3.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1). III. Disposizioni specifiche relative al pentaclorofenolo (n. 102)(1)(2) CAS - 87-86-5(3) STANDSTILL :La concentrazione di PCP nei sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera significativa col tempo. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Rubrica C (102) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con adeguato solvente. Il limite di determinazione(1) è di 2 ìg/l per gli effluenti e di 0,1 ìg/l per l'ambiente idrico. 2.Il metodo di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione(1) è pari a 1 ìg/kg. 3.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1). (1)GU n. C 176 del 14. 7. 1982, pag. 3. (1)L' si applica, tra l'altro, all'utilizzazione di tetracloruro di carbonio nelle lavanderie industriali. (2)Numero CAS (Chemical Abstract Service). (1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero. (1)La somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano ; 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano ; 1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene ; e 1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano. (2)L' si applica al DDT ove siano individuate fonti di inquinamento diverse da quelle menzionate nel presente allegato. (3)Numero CAS (Chemical Abstract Service). (1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero. (1)Composto chimico denominato 2,3,4,5,6-pentacloro-l-idrossibenzene e suoi sali. (2)L' si applica al pentaclorofenolo, ed in aprticolare alla sua utilizzazione nel trattamento del legno. (3)Numero CAS (Chemical Abstract Service). (1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.
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