Art. 6

Art. 6

In vigore dal 12 giu 1986
1. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda : -i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emmissione per gli scarichi delle sostanze ; -l'inventario degli scarichi delle sostanze nelle acque di cui all', paragrafo 2 ; -l'osservanza dei valori limite o degli obiettivi di qualità fissati alla rubrica A e B dell'allegato II ; -i risultati della sorveglianza, di cui all', della regione dell'ambiente idrico colpita dagli scarichi ; -i programmi specifici di eliminazione di cui all'arti- colo 5. 2. Ogni cinque anni, e per la prima volta a quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1. 3. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione delle sostanze di cui all', lettera a), negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o ulteriori obiettivi di qualità.
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