Art. 5
In vigore dal 12 giu 1986
1. Per le sostanze oggetto di un riferimento specifico nell'allegato II gli Stati membri stabiliscono programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limiti comunitari o delle norme nazionali di emissione.
2. Detti programmi comportano segnatamente le misure e le tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione,
la ritenzione e/o il riciclo delle sostanze di cui al para- grafo 1.
3. I programmi specifici devono entrare in vigore non oltre cinque anni dalla data di notifica della direttiva riguardante specificatamente la sostanza in causa.
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