Art. 2
Ai fini della presente direttiva si intendono per :
In vigore dal 12 giu 1986
a)« sostanze » :
le sostanze pericolose, scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, che figurano nell'allegato II della presente direttiva ;
b)« valori limite » :
i valori fissati per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica A dell'allegato II ;
c)« obiettivi di qualità » :
le esigenze fissate per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica B dell'allegato II ;
d)« trattamento delle sostanze » :
qualsiasi procedimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze ;
e)« stabilimento industriale » :
qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui alla lettera a) o di qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui alla lettera a) ;
f)« stabilimento esistente » :
qualsiasi stabilimento industriale in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento ;
g)« stabilimento nuovo » :
-qualsiasi stabilimento industriale entrato in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento ;
-qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento.
Storico versioni
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