Art. 1 · 1. La presente direttiva :

Art. 1

1. La presente direttiva :

In vigore dal 12 giu 1986
-fissa, conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione delle sostanze di cui all', lettera a), della presente direttiva per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all', lettera e), della presente direttiva ; -fissa, conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda le sostanze di cui all', lettera a), della presente direttiva ; -fissa, conformente all', paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi esistenti ; -fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze di cui all', lettera a), della presente direttiva negli scarichi e nell'ambiente idrico ; -stabilisce, conformente all', paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo ; -prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri ; -prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento proveniente dalle fonti di cui all' ; -prevede nell'allegato I una serie di disposizioni generali applicabili all'insieme delle sostanze di cui all', lettera a), particolarmente per quanto riguarda i valori limite delle norme di emissione (rubrica A), gli obiettivi di qualità (rubrica B) e i metodi di misura di riferimento (rubrica C) ; -prevede nell'allegato II una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza, che precisano e completano le rubriche stesse. 2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all' della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.
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