Art. 9

Art. 9

In vigore dal 26 mag 1986
1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 84/532/CEE. 2. Non si applica la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 84/532/CEE.
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