Art. 7

Art. 7

In vigore dal 26 mag 1986
1. Qualora i controlli di cui all' dimostrino che le strutture di protezione CEE non sono conformi al modello per il quale è stato rilasciato l'attestato di certificazione CEE o che non sono stati rispettati tutti i requisiti della presente direttiva, l'organismo autorizzato deve prendere nei confronti del titolare del marchio CEE una delle seguenti misure:aavvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate; bavvertimento di cui alla lettera a), accompagnato però da una intensificazione dei controlli;csospensione provvisoria dell'attestato di certificazione CEE;drevoca dell'attestato di certificazione CEE.Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.2. Le prime due misure vengono messe in atto quando le differenze non riguardano la concezione di base delle strutture di protezione CEE o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.Una delle due ultime misure è attuata quando le differenze o le infrazioni constatate sono di entità rilevante, e comunque se compromettono la sicurezza.3. Le misure di sospensione provvisoria o di revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate senza indugio agli altri organismi autorizzati e agli Stati membri.
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