Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1986
1. Ciascun organismo autorizzato controlla per sondaggio, eventualmente secondo le direttive dello Stato membro da cui è stato designato, la conformità della fabbricazione delle strutture di protezione CEE al tipo per il quale ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.Questo controllo consente all'organismo autorizzato di verificare se il fabbricante eserciti effettivamente il controllo di conformità di cui all', paragrafo 2.L'organismo autorizzato può inoltre richiedere un campione a sua scelta a scopo di controllo. Si procederà nuovamente alla prova di cui all'allegato I, distruttiva della struttura di protezione CEE e all'occorrenza del telaio, solamente qualora sussistano fondati motivi per supporre che detta struttura non raggiunga il livello di prestazione del tipo certificato.2. Se il luogo di fabbricazione è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, questo organismo può collaborare con l'organismo autorizzato dello Stato membro in cui devono aver luogo i controlli di cui sopra.Lo stesso vale per i luoghi di deposito.3. Ciascun organismo autorizzato può, sotto la sua responsabilità, delegare ad un o più laboratori l'esecuzione delle operazioni e delle prove di controllo.
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