Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (5) GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.
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