Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. C 281 del 26. 10. 1982, pag. 3. (2) GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 139. (3) GU n. C 124 del 9. 5. 1983, pag. 23. (4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.
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