Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione; la legislazione così modificata si applica in modo da: - ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi il 1o maggio 1988, - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o maggio 1989. 2. Tuttavia, il commercio delle bevande non conformi alla presente direttiva, etichettate prima della data prevista al paragrafo 1, secondo trattino, è ammesso fino all'esaurimento delle scorte.
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