Art. 7
In vigore dal 25 mar 1986
1. Peraltro, allo scopo di assicurare l'osservanza della presente direttiva e la sua applicazione uniforme da parte degli stati membri, la Commissione procede regolarmente ed in modo adeguato, ad una verifica sul posto della sua applicazione, in collaborazione con i servizi nazionali competenti.
2. A tale effetto gli esperti della Commissione eseguono operazioni di ispezione congiuntamente con i servizi nazionali nell'ambito di programmi di ispezione, adottati in cooperazione con le autorità competenti dello stato membro interessato.
Ove si rilevi che la presente direttiva non è osservata, la Commissione ne informa le autorità nazionali competenti.
La Commissione redige relazioni periodiche generali sull'esito delle ispezioni compiute. Dette relazioni sono comunicate agli stati membri.
3. La Comunità prende a carico in misura adeguata le spese causate dalla partecipazione della Commissione alle ispezioni previste nel paragrafo 1.
4. Le disposizioni generali di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'. Secondo la medesima procedura può essere elaborato un codice contenente le norme da seguire in occasione delle ispezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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