Art. 3
1. Gli stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 1988,
In vigore dal 25 mar 1986
- tutte le gabbie di recente costruzione per l'utilizzazione all'interno della Comunità e
- tutte le gabbie messe in funzione per la prima volta
soddisfino almeno ai seguenti requisiti:
a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm2 di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;
b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;
c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b), a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e a 35 cm in ogni punto;
e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli stati membri possono permettere pendenze maggiori.
2. Gli stati membri provvedono inoltre affinché, a decorrere dal 1o gennaio 1995, tutte le gabbie in batteria soddisfino ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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