Art. 1 · 1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1o luglio 1987, le sementi di:

Art. 1

1. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1o luglio 1987, le sementi di:

In vigore dal 27 feb 1986
1.2 // - Vicia faba L. (partim) // - Favetta // - Papaver somniferum L. // - Papavero potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate ». 2. Gli stati membri stabiliscono che, a decorrere dal 1o luglio 1987, le sementi di: 1.2 // - Glycine max (L.) Merr. // - Soia // - Linum usitatissimum L. // - Lino oleaginoso potranno essere commercializzate soltanto dopo essere state ufficialmente certificate « sementi di base », « sementi certificate di prima riproduzione » o « sementi certificate di seconda riproduzione ».
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