Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 feb 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 35. (2) GU n. L 362 dell'1. 12. 1985, pag. 8.
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