Art. 1 · Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 82/177/CEE è modificata come segue:

Art. 1

Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 82/177/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 25 feb 1986
1) all', paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: « In deroga al primo comma, in Portogallo, limitatamente alla regione di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel 1986 derivano da un'analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno è ivi effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 (4), modificato dal regolamento n. 3768/85 (5). (4) GU n. L 142 del 29. 5. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »; 2) all', paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: « La Repubblica portoghese effettua la prima indagine sul patrimonio caprino nella parte continentale del suo territorio nel dicembre 1987, nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera entro e non oltre il mese di dicembre 1990, ed in seguito almeno una volta ogni cinque anni. »; 3) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: « La Repubblica portoghese stima ogni anno il patrimonio caprino per l'insieme del suo territorio; la prima stima sarà relativa alla situazione del mese di dicembre 1987. »; 4) l'articolo 5, paragrafo 2, è completato come segue: « Spagna: Comunidades autónomas Portogallo: Regiões. »; 5) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma: « Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva per gli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».
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