Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 feb 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 20. (4) GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 46.
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