Art. 1
Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 73/132/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 25 feb 1986
1) all' è aggiunto il seguente paragrafo:
« 3. In Portogallo, limitatamente alla regione autonoma di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel dicembre 1986 derivano da un'analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno è ivi effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).
(1) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 3.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »;
2) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
« Per quanto attiene al Portogallo, tale deroga è valida fino al 1988. »;
3) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« In deroga alle disposizioni del primo comma, la Repubblica portoghese è autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, a comunicare detti risultati entro e non oltre le otto settimane successive al mese di riferimento dell'indagine. »;
4) l'articolo 5, paragrafo 2, è completato come segue:
« Spagna: Comunidades autónomas
Portogallo: Regiões »;
5) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
« Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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