Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 1985
Gli stati membri mettono in vigore anteriormente al 1o ottobre 1986 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1985:647:oj#art-3