Art. 2
1. Con effetto dal 1o ottobre 1986 gli stati membri non possono per motivi concernenti i dispositivi di frenatura :
In vigore dal 23 dic 1985
-rifiutare l'omologazione CEE, il rilascio del certificato di cui all'ultimo trattino dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, ovvero -vietare la prima messa in circolazione di veicoli,
se i dispositivi di frenatura del tipo di veicolo o dei veicoli in questione sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo nella presente diret- tiva.
2. Con effetto dal 1o aprile 1987, gli stati membri :
-non possono più rilasciare il certificato per un tipo di veicolo di cui all'ultimo trattino dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, se i suoi dispositivi di frenatura non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva,
-possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.
3. Con effetto dal 1o ottobre 1988 gli stati membri possono vietare la prima messa in circolazione di veicoli i cui dispositivi di frenatura non siano conformi alle prescrizioni della direttiva 71/320/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.
Storico versioni
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