Art. 7

Art. 7

In vigore dal 20 dic 1985
1. La custodia del patrimonio del fondo comune d'investimento deve essere affidata a un depositario. 2. La responsabilità del depositario di cui all' non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte del partimonio che ha in custodia. 3. Il depositario deve inoltre : a)accertare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo ; b)accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo ; c)eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo ; d)accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso ; e)accertare che i redditi del fondo ricevano la destina- zione conforme alla legge o al regolamento del fondo.
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