Art. 48

Art. 48

In vigore dal 20 dic 1985
Per l'esercizio delle loro attività gli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva possono utilizzare nel territorio della Comunità la stessa denominazione generica (come « società d'investimento », « fondo comune di investimento ») utilizzata nello stato membro in cui sono situati. Nel caso che vi fosse rischio di confusione, gli stati membri di commercializzazione possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione. SEZIONE IX Disposizioni concernenti le autorità incaricate dell'autorizzazione e del controllo
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