Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 dic 1985
1. Per esercitare la propria attività, un o.i.c.v.m. deve essere autorizzato dalle autorità competenti dello stato membro in cui l'o.i.c.v.m. è situato, qui di seguito semplicemente denominate « autorità competenti ». Tale autorizzazione vale per tutti gli stati membri. 2. Un fondo comune d'investimento è autorizzato soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato la società di gestione, dall'altro lato il regolamento del fondo e infine la scelta del depositario. Una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti approvano, da un lato i suoi documenti costitutivi e dall'altro lato la scelta del depositario. 3. Le autorità competenti non possono autorizzare un o.i.c.v.m. se i dirigenti della società di gestione, della società d'investimento o del depositario non possiedono l'onorabilità o l'esperienza necessarie per esercitare le loro funzioni. A tal fine l'identità dei dirigenti della società di gestione, della società d'investimento e del depositario, nonché qualunque sostituzione di questi dirigenti, devono essere immediatamente notificate alle autorità competenti. Si intende per dirigente ogni persona che, a norma della legge o dei documenti costitutivi, rappresenta la società di gestione, la società d'investimento o il depositario, ovvero che determina effettivamente l'orientamento dell'attività della società di gestione, della società d'investimento o del depositario. 4. Qualunque sostituzione della società di gestione o del depositario, nonché qualunque modifica del regolamento del fondo o dei documenti costitutivi della società d'investimento sono subordinate all'approvazione delle autorità competenti. SEZIONE II Obblighi relativi alla struttura dei fondi comuni d'investimento
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