Art. 2 · 1. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva :

Art. 2

1. Non sono considerati o.i.c.v.m. assoggettati alla presente direttiva :

In vigore dal 20 dic 1985
-gli o.i.c.v.m. di tipo chiuso, -gli o.i.c.v.m. che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle loro quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa, -gli o.i.c.v.m. la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi, -le categorie di o.i.c.v.m. fissate dalla legislazione dello stato membro in cui è situato l'o.i.c.v.m., per le quali non si possono applicare le norme previste dalla sezione V e dall' in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti. 2. Dopo un periodo di cinque anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, segnatamente quarto trattino. Essa propone all'occorrenza le misure appropriate per estendere il campo di appli- cazione.
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