Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
1. Gli stati membri applicano la presente direttiva agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) situati sul loro territorio. 2. Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l', si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi : -il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e -le cui quote sono, su richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m. agisca per impedire che il corso delle sue quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario. 3. Conformemente al diritto nazionale, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di « trust » (« unit trust ») oppure la forma statutaria (società di investimento). Ai fini della presente direttiva il termine « fondo comune di investimento » comprende anche l'« unit trust ». 4. Non sono tuttavia soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patromonio è investito, tramite società affiliate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari. 5. Gli stati membri vietano agli o.i.c.v.m. soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva. 6. Fatte salve le disposizioni in materia di movimenti di capitali e quelle degli e dell', paragrafo 2, uno stato membro non può applicare agli o.i.c.v.m. situati in un altro stato membro, né alle quote emesse da tali organismi, nessun'altra disposizione nel settore disciplinato dalla presente direttiva, laddove detti o.i.c.v.m. commercializzino le loro quote nel suo territorio. 7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli stati membri possono applicare agli o.i.c.v.m. situati nel loro territorio disposizioni più rigorose di quelle previste dagli e seguenti e disposizioni aggiuntive, a condizione che queste siano di applicazione generale non siano contrarie alla presente direttiva.
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