Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
1 . Gli stati membri prendono le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987 . Essi ne informano immediatamente la Commissione . 2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .
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