Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 1985
1. Quando uno stato membro constata, sulla base di una motivazione circostanziata, che una misura adottata in conformità dell' è inappropriata in un particolare caso per ragioni tecniche o che in un particolare caso essa non è sufficientemente probante per consentire di esaminare un problema importante sul piano della salute umana, tale stato membro può sospendere provviso riamente sul suo territorio l'applicazione della misura in questione ed unicamente per il caso particolare. Ne informa immediatamente gli altri stati membri e la Commissione indicando i motivi della sua decisione. 2. La Commissione esamina, al più presto, le motivazioni addotte dallo stato membro interessato e procede alla consultazione degli stati membri in seno al comitato permanente per le derrate alimentari di cui all', poi esprime senza indugio un suo parere e prende le misure appropriate. 3. Se la Commissione ritiene che sono necessarie modifiche della misura adottata in conformità dell' al fine di rimediare alle difficoltà menzionate al paragrafo 1, essa avvia la procedura prevista all'. In questo caso, lo stato membro che ha sospeso l'applicazione della misura comunitaria può mantenere tale sospensione fino all'entrata in vigore di queste modifiche.
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