Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
1. Le direttive previste all' tengono conto delle conoscenze scientifiche o tecniche e in particolare delle modalità di prelievo di campioni e dei metodi d'analisi già provati. 2. Queste direttive prevedono termini appropriati per la loro applicazione da parte degli stati membri. 3. L'introduzione delle misure previste all', paragrafo 1, non impedisce agli stati membri di servirsi di altre modalità o metodi provati e scientificamente validi, a condizione che ciò non ostacoli la libera circolazione dei prodotti riconosciuti conformi alla regolamentazione in applicazione delle modalità o dei metodi comunitari. Tuttavia, in caso di divergenza d'interpretazione dei risultati, sono determinanti quelli ottenuti mediante modalità o metodi comunitari. 4. I metodi d'analisi da introdurre sono conformi ai criteri stabiliti nell'allegato. 5. Senza pregiudizio dell', le modifiche delle direttive esistenti rese necessarie dall'evoluzione scientifica e tecnica possono, su richiesta di uno stato membro, essere adottate secondo la procedura prevista all'arti- colo 4.
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