Art. 7
In vigore dal 20 dic 1985
Con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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